LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLE CONCESSIONI NON E’ UN DIRITTO ASSOLUTO DELL’OPERATORE

E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune ha risolto la concessione per la gestione di una casa di riposo, in esito alla mancata condivisione della richiesta di riequilibrio contrattuale avanzata dal concessionario, in presenza di trattative avviate quando l’operatore aveva già interrotto il pagamento di più rate del canone concessorio.

E’ illegittima la condotta dell’operatore economico che interrompe il pagamento dei canoni concessori, sollevando eccezione di inadempimento a carico del Comune per non esser giunto ad un riequilibrio delle condizioni contrattuali visto che l’inadempimento che l’operatore imputa al Comune non attiene evidentemente alle obbligazioni negoziali, ma ad una “supposta” obbligazione (in realtà un’aspettativa) esterna ad esse e afferente alla modifica delle pattuizioni originarie: il che già di per sé consente di ritenere impropria l’invocazione dell’art. 1460 c.c., essendo questa disposizione centrata sull’ipotesi della mancata esecuzione delle reciproche prestazioni dedotte nel contratto (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”);
Peraltro, come correttamente ritenuto dal TAR, il diritto del concessionario al riequilibrio contrattuale non è assoluto né con riguardo al quantum, né con riguardo all’an, posto che in caso di mancata condivisione della proposta del concedente (condivisione assolutamente necessaria) il rimedio a disposizione del concessionario è il recesso, ai sensi dell’art. 165 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis al caso de quo, il quale prevede che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio” e che “in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto”.