E’ ILLEGITTIMO IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CHE IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE SI DISCOSTA DA ALTRO GIUDIZIO ESPRESSO SUI MEDESIMI TITOLI

Rappresenta profilo sintomatico dell’eccesso di potere, tipico vizio di illegittimità del provvedimento
amministrativo la circostanza che, nell’ambito della medesima procedure selettiva (ma in una diversa classe
di concorso), gli stessi titoli di cui si controverte siano stati valutati da una diversa Commissione con un
punteggio decisamente superiore rispetto all’altra, senza che si sia dato conto nella motivazione del
provvedimento impugnato delle ragioni che avrebbero condotto a tale diverso trattamento.

VI E’ TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE QUANDO L’OPERA ARCHITETTONICA SI CARATTERIZZA PER ORIGINALITA’ E NOVITA’

I responsabili della lesione del diritto d’autore riguardo ad un’opera dell’architettura (progetto architettonico) sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti del titolare, che attiene sia a profili di carattere economico che divulgativi e conoscitivi (tramite social e stampa) dell’effettiva paternità dell’opera.

L’opera architettonica è tutelata dalla Legge sul diritto d’autore essendo provvista di elementi di originalità e novità, anche se paragonata al contesto abitativo in cui essa si inserisce. […] Nello specifico si ritiene che gli elementi architettonici e distributivi sopra citati siano sufficienti per conferire una spiccata personalità all’edificio proposto. L’opera diventa originale anche per la modalità con cui l’architetto propone di risolvere la particolare funzione d’uso dell’edificio. Inoltre il contesto in cui viene pensata l’opera non presenta edifici con caratteristiche simili e sicuramente l’architettura proposta rappresenta un grado di novità rispetto agli interventi realizzati anche in tempi più recenti” (cfr. CTU pagg. 10-12).

Pertanto, sulla scorta delle motivate argomentazioni svolte dal CTU, l’opera di architettura in commento non costituisce unicamente il risultato imposto dal problema tecnico-
funzionale che l’autore si era proposto di risolvere, ma, viceversa, presenta elementi di creatività considerati anche in base alla loro scelta, coordinamento e organizzazione, in rapporto al risultato complessivamente conseguito.

IL NOTAIO DEVE RISARCIRE I DANNI CONSEGUENTI ALLA STIPULA DI ATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Il Notaio è responsabile per i danni causati alla parte che ha fatto pieno affidamento sui consigli e sulle valutazioni dello stesso, nonché sul ruolo di garanzia da questi ricoperto quale pubblico ufficiale rogante, ed ha di conseguenza stipulato l’atto, poi dichiarato nullo.

Per la sua attività il notaio, in qualità di pubblico ufficiale, deve attenersi a precise regole fissate nel codice deontologico e dalla legge per garantire che l’atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e che l’atto sia valido e quindi conforme alla legge. Se il notaio non adempie ai suoi doveri professionali è responsabile per legge sotto diversi profili tra cui quello civile, se ha causato alle parti danni per l’inadempimento dei suoi doveri professionali. Ed il notaio, per l’esercizio delle sue funzioni, svolge una attività di natura contrattuale: egli, infatti, risponde quale professionista incaricato dal suo cliente, in forza di un rapporto riconducibile al contratto di mandato

LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLE CONCESSIONI NON E’ UN DIRITTO ASSOLUTO DELL’OPERATORE

E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune ha risolto la concessione per la gestione di una casa di riposo, in esito alla mancata condivisione della richiesta di riequilibrio contrattuale avanzata dal concessionario, in presenza di trattative avviate quando l’operatore aveva già interrotto il pagamento di più rate del canone concessorio.

E’ illegittima la condotta dell’operatore economico che interrompe il pagamento dei canoni concessori, sollevando eccezione di inadempimento a carico del Comune per non esser giunto ad un riequilibrio delle condizioni contrattuali visto che l’inadempimento che l’operatore imputa al Comune non attiene evidentemente alle obbligazioni negoziali, ma ad una “supposta” obbligazione (in realtà un’aspettativa) esterna ad esse e afferente alla modifica delle pattuizioni originarie: il che già di per sé consente di ritenere impropria l’invocazione dell’art. 1460 c.c., essendo questa disposizione centrata sull’ipotesi della mancata esecuzione delle reciproche prestazioni dedotte nel contratto (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”);
Peraltro, come correttamente ritenuto dal TAR, il diritto del concessionario al riequilibrio contrattuale non è assoluto né con riguardo al quantum, né con riguardo all’an, posto che in caso di mancata condivisione della proposta del concedente (condivisione assolutamente necessaria) il rimedio a disposizione del concessionario è il recesso, ai sensi dell’art. 165 comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis al caso de quo, il quale prevede che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio” e che “in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto”.

LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO PREVALE SULL’ORDINE DI DEMOLIZIONE

E’ illegittimo l’ordine di demolizione adottato dal Comune per la demolizione integrale di un edificio quando, pur nella specificità del caso trattato, lo stesso intervenga a distanza di anni da pregressa attività provvedimentale, in cui gli abusi erano stati originariamente qualificati in parziale difformità.

L’illegittimità dell’atto da ultimo adottato dal Comune risulta evidente, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso tra il momento nel quale l’Ente ha inizialmente contestato alcuni abusi sull’immobile ordinandone
la demolizione (2007), e il momento in cui l’Ente ha invece deciso di annullare le proprie precedenti
determinazioni in punto di sanzione pecuniaria ritenuta applicabile, ordinando invece la demolizione
integrale dell’immobile sul presupposto della ritenuta abusività dell’intero fabbricato. Invero, nel rivalutare
l’intera questione annullando all’esito la propria precedente ordinanza di irrogazione della sanzione
pecuniaria a fronte degli abusi accertati nel 2007, nel provvedimento impugnato l’Ente non ha in nessun
modo operato la necessaria ponderazione dei contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, elemento
indispensabile nel caso in discussione tenuto conto delle specifiche e del tutto peculiari circostanze sopra
evidenziate, alla luce delle quali risultava senz’altro la buonafede della ricorrente – che aveva infatti
consegnato spontaneamente non appena acquisita nel 2022 la documentazione utilizzata dal Comune nel
provvedimento impugnato ma che come visto l’Ente avrebbe potuto consultare già all’atto delle proprie
valutazioni nel 2007 – nonché il legittimo affidamento riposto dall’interessata sulle precedenti statuizioni
comunali in ordine alla ritenuta abusività solo di alcune opere e non dell’intero fabbricato, con applicabilità
della sanzione pecuniaria anziché demolitoria (vedi Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sentenza n. 8/2017
in punto di motivazione dei provvedimenti di autotutela che sfociano nella demolizione, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto).