LA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO PREVALE SULL’ORDINE DI DEMOLIZIONE

E’ illegittimo l’ordine di demolizione adottato dal Comune per la demolizione integrale di un edificio quando, pur nella specificità del caso trattato, lo stesso intervenga a distanza di anni da pregressa attività provvedimentale, in cui gli abusi erano stati originariamente qualificati in parziale difformità.

L’illegittimità dell’atto da ultimo adottato dal Comune risulta evidente, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso tra il momento nel quale l’Ente ha inizialmente contestato alcuni abusi sull’immobile ordinandone
la demolizione (2007), e il momento in cui l’Ente ha invece deciso di annullare le proprie precedenti
determinazioni in punto di sanzione pecuniaria ritenuta applicabile, ordinando invece la demolizione
integrale dell’immobile sul presupposto della ritenuta abusività dell’intero fabbricato. Invero, nel rivalutare
l’intera questione annullando all’esito la propria precedente ordinanza di irrogazione della sanzione
pecuniaria a fronte degli abusi accertati nel 2007, nel provvedimento impugnato l’Ente non ha in nessun
modo operato la necessaria ponderazione dei contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, elemento
indispensabile nel caso in discussione tenuto conto delle specifiche e del tutto peculiari circostanze sopra
evidenziate, alla luce delle quali risultava senz’altro la buonafede della ricorrente – che aveva infatti
consegnato spontaneamente non appena acquisita nel 2022 la documentazione utilizzata dal Comune nel
provvedimento impugnato ma che come visto l’Ente avrebbe potuto consultare già all’atto delle proprie
valutazioni nel 2007 – nonché il legittimo affidamento riposto dall’interessata sulle precedenti statuizioni
comunali in ordine alla ritenuta abusività solo di alcune opere e non dell’intero fabbricato, con applicabilità
della sanzione pecuniaria anziché demolitoria (vedi Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sentenza n. 8/2017
in punto di motivazione dei provvedimenti di autotutela che sfociano nella demolizione, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto).